Comunione e Separazione dei Beni
Vediamo le differenze tra i due regimi patrimoniali che potranno essere scelti dagli sposi a conclusione del rito matrimoniale.

Il matrimonio, instaura, automaticamente il regime patrimoniale della cosiddetta “comunione dei beni” tranne se, al momento della celebrazione, si dichiara, innanzi all’ufficiale dello stato civile, di volere la “separazione dei beni”. Tale regime può sorgere anche successivamente, se i coniugi che hanno optato per la separazione decidono, con apposita convenzione (atto pubblico), di passare alla comunione.
Comunione dei Beni:
il regime patrimoniale della comunione dei beni consiste nel fatto che tutti i beni acquistati dagli sposi dopo il matrimonio sono in comune; ognuno ne è proprietario per il 50% e la gestione spetta ad entrambi.
- Beni inclusi: fanno parte del regime di comunione i frutti dei beni personali degli sposi, gli acquisti compiuti da entrambi (anche separatamente), le aziende gestite da entrambi e costituite dopo le nozze.
- Beni esclusi dalla separazione dei beni: costituisce patrimonio personale di ciascun coniuge tutto quanto posseduto da ciascuno dei coniugi prima del matrimonio, come pure i beni ricevuti in seguito tramite eredità o donazione, i beni personali, quelli che servono all’esercizio della professione, quelli ottenuti come risarcimento di un danno subito e della pensione di invalidità e quelli acquistati con il ricavato della vendita di uno dei beni nominati.
Separazione dei Beni:
si costituisce all’atto della celebrazione del matrimonio, per mezzo di una esplicita dichiarazione che viene annotata in margine all’atto di matrimonio.
Se i coniugi scelgono il regime di separazione dei beni, entrambi conserveranno la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, e ne avranno il godimento e l’amministrazione. I beni di cui nessun coniuge può provare, con ogni mezzo, la proprietà esclusiva si presumono di proprietà comune in pari quota per entrambi.
Ciascuno dei coniugi può avere la procura (anche per scrittura privata) ad amministrare i beni dell’altro coniuge, ma ha l’obbligo di rendergli conto dei frutti del suo operato e di rendergli tutto ciò che ha ricevuto.