La Responsabilità dell’Impianto Termico
Proprietario e Locatario spesso si palleggiano le responsabilità, ma...

La responsabilità dell’esercizio e della manutenzione spetta a soggetti differenti a seconda dell’impianto; lo stabilisce il DPR n.412/93, art.ll (modificato dal DPR n.551/99).
Per impianti individuali il responsabile è l’occupante dell’unità immobiliare.
Per gli impianti collettivi, invece, sarà l’amministratore del condominio nel caso di edificio condominiale; o il proprietario dell’immobile nel caso di edificio non condominiale.
A loro volta, l’amministratore, il proprietario di un immobile o l’occupante di un’unità immobiliare possono affidare la manutenzione dell’impianto centralizzato al tecnico di una ditta abilitata. Ma la nomina di un terzo responsabile è solo una facoltà, non un obbligo.
L’obbligo del manutentore sarà quello di eseguire i propri lavori a regola d’arte, anche se questi non prevedono l’adeguamento dell’impianto alle norme.
Naturalmente un manutentore serio e responsabile indicherà al proprietario o all’amministratore quali interventi sono necessari perché l’impianto sia messo in regola.
In questo caso il “terzo responsabile”, cioè il tecnico, dovrà adottare le misure necessario per contenere i consumi di energia e disporre le operazioni di manutenzione, sostituendosi totalmente al proprietario o amministratore (circolare 233/F del 12.4.1994).
Nel caso di impianti termici monofamiliari è l’occupante (locatario, usufruttuario) che deve adempiere agli obblighi del proprietario, ma solo per quanto riguarda la gestione e le verifiche periodiche.