| Agevolazioni
prima casa
Gentili Signori avrei questo quesito da sottoporvi.
Sono sposata da un anno in regime di separazione dei
beni. La casa e' di proprietà di mio marito.
Vorrei acquistare nello stesso comune dove risiediamo
un bi-locale ed intestarlo al 100% a me.
Posso usufruire delle agevolazioni prima casa?
Posso mantenere la residenza attuale o devo cambiare
indirizzo? (intendo solo la via , visto che il comune
rimarrebbe lo stesso?) Vi ringrazio in anticipo per
l'aiuto.
Cara amica,
se la separazione dei beni è ufficializzata per
mezzo di un rogito notarile, lei può acquistare
qualunque bene a titolo personale; nel caso della prima
abitazione ricadente sul il territorio nazionale può
avere la riduzione dal 10 a 4% sulle imposte di registrazione.
Inoltre, per avere le riduzioni per la "prima casa"
sulla Imposta Comunale sugli Immobili ICI, previste
in modo diverso da ogni comune, è necessario
che abbia la residenza nell'appartamento acquistato.
Esistono
aiuti per chi desidera sposarsi e acquistare la prima
casa?
(mutui agevolati o contributi da parte delle istituzioni).Grazie
anticipatamente per la risposta.
andrea73
In ordine all’acquisto
della prima casa, la normativa vigente prevede agevolazioni
fiscali sia per l’acquisto sia per il mutuo. Da
premettere che per abitazione principale si intende
quella dove dimorano abitualmente il contribuente o
i suoi familiari.
Acquisto:
Se il venditore è un privato, l'atto di compravendita
è soggetto alle seguenti imposte:
imposta di registro del 3% (fissa di 129,11 euro se
la prima casa è acquistata da un’impresa
di costruzioni);
imposta ipotecaria fissa di 129,11 euro (258,23 euro
se la prima casa è acquistata da un'impresa di
costruzioni);
imposta catastale fissa di 129,11 euro;
IVA non è dovuta (l’IVA è del 4%
se la prima casa è acquistata da un'impresa di
costruzioni).
Le imposte di cui sopra vanno applicate sul valore del
bene dichiarato nell'atto di compravendita. Tale valore,
comunque, non può essere inferiore al valore
catastale dell'immobile (che si ottiene moltiplicando
per 100 la rendita catastale allo stesso attribuito).
Mutuo ipotecario:
Gli interessi passivi pagati in un mutuo ipotecario
stipulato per l'acquisto della prima casa sono detraibili
dall'IRPEF. La detrazione spetta nella misura del 19%
su un importo massimo di 3.615,20 euro se sussistono
le seguenti condizioni:
l'unità immobiliare è stata adibita ad
abitazione principale entro dodici mesi dall'acquisto;
l'acquisto è avvenuto nei dodici mesi antecedenti
o successivi alla data di stipulazione del mutuo;
nel caso di acquisto d'immobile locato, sia stato notificato
al locatario, entro tre mesi dall'acquisto, atto d'intimazione
di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro
un anno dal rilascio dell'immobile da parte del locatore,
l'immobile stesso sia adibito ad abitazione principale.
In questo caso, la detraibilità dall’IRPEF
riguarda:
interessi passivi;
oneri accessori;
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
Tali oneri dovranno comunque essere relativi a mutui
garantiti da ipoteca per l'acquisto di unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro
12 mesi dall'acquisto.
Gli oneri accessori possono essere detratti solo nel
primo anno del mutuo.
Tra gli oneri accessori si comprendono, tra gli altri,
la commissione per le Agenzie di intermediazione, gli
oneri fiscali (ad esempio l'imposta per l'iscrizione
o la cancellazione di ipoteca), le spese di istruttoria,
di perizia tecnica ecc.
A partire dal 2001 in caso di mutuo ipotecario intestato
ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l'altro fiscalmente
a carico può fruire della detrazione per entrambe
le quote degli interessi passivi, tenendo comunque fermo
il tetto massimo di 3.615,20 euro.
Inoltre, alcune banche offrono degli interessi "promozionali"
molto bassi per un breve periodo iniziale, con lo scopo
di attrarre più clienti. Il tasso applicato in
questo breve periodo iniziale (tre - sei mesi) è
solitamente detto "tasso d'ingresso". Terminato
tale periodo viene applicato il tasso normale.
Piccole
ristrutturazioni
Spett.Redazione desideravo conoscere se vi sono nuove
norme a proposito di piccole ristrutturazioni (cambiare
pavimenti -sanitari o abbattere qualche piccola parete
divisoria) e se per tali opere è obbligatorio
la denuncia di inizio attività. e in ultimo in
cosa consistono le sanzioni pecuniare considerata la
provincia di Messina .Ringraziando per l'eventuale risposta
porgo distinti saluti
Dal 01 Luglio 2003
è entrato in vigore, con DPR n. 380 del 06/06/01,
il Testo Unico delle leggi in materia edilizia, che
va a sostituire anche la precedente Legge 662/96 (Denuncia
Inizio Attività) per le opere di ordinaria manutenzione
e che ne amplia le possibilità d'impiego aumentando
però da 20 a 30 giorni il tempo utile per il
rilascio del silenzio assenso.Per ordinaria manutenzione
s'intendono tutti quegli interventi necessari per rinnovare
o sostituire parte degli edifici, mentre nella straordinaria
manutenzione sono compresi gli interventi necessari
per sostituire parti strutturali e tecnologiche senza
alterane le volumetrie degli edifici .Le sanzioni amministrative
per la mancata presentazione della domanda (redatta
da un tecnico professionista che assume le responsabilità
dell'interventi) sono valide per tutto il territorio
nazionale e variano da un minimo di 516 € ad un
massimo di 10.329 €, comprendendo altresì
la rimozione degli effetti dell'intervento per i fabbricati
soggetti a vincolo storico-artistico.
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