Matrimonio degli stranieri
in Italia
Lo straniero, residente o meno in Italia,
che intende contrarre matrimonio in Italia,
deve presentare all’Ufficiale di stato civile
la dichiarazione rilasciata dall’Autorità
competente del proprio Paese che nulla osta
al matrimonio. Per Autorità competente si intende
il Consolato straniero presente in
Italia oppure l’autorità competente nello
Stato estero.
In mancanza del Nulla
Osta, l’ufficiale di stato civile non
può accettare la richiesta di pubblicazioni.
Gli Stati Uniti e l’Australia,
per la mancanza di Autorità competenti, non
rilasciano il Nulla Osta. Quindi, gli americani e
gli australiani dovranno presentare all’ufficiale
di stato civile italiano una propria dichiarazione
giurata resa presso l’autorità consolare
americana o australiana, in base alla quale affermano
che nulla osta al matrimonio che intendono celebrare
in Italia. Inoltre, detti stranieri dovranno presentare
all’ufficiale di stato civile una dichiarazione
dell’autorità del proprio Paese dalla
quale risulti indirettamente la prova che, in base
alla legge cui il richiedente è sottoposto,
nulla osta al matrimonio. In mancanza di questa dichiarazione,
gli stranieri dovranno presentare all’ufficiale
di stato civile un Atto Notorio formato davanti l’Autorità
Italiana competente alla presenza di quattro testimoni.
In mancanza
di Convenzioni o Accordi tra Stati, tutti
i documenti formati all’estero devono essere
tradotti e legalizzati. Sarà bene, quindi,
che lo straniero verifichi l’esistenza di una
Convenzione tra l’Italia ed il proprio Paese,
in base alla quale non occorre questo ulteriore adempimento.
Va fatta un’ultima
distinzione:
per gli stranieri residenti o domiciliati
in Italia, per i quali l’Ufficiale
di stato civile, una volta acquisito il nulla osta,
procede alla pubblicazione secondo le formalità
previste per i cittadini italiani;
per gli stranieri non residenti ne domiciliati
in Italia, l’ufficiale di stato civile,
acquisito il nulla osta, redige il Processo Verbale
in luogo delle pubblicazioni, e subito dopo può
procedere alla celebrazione del matrimonio (senza
quindi dover procedere all’affissione delle
pubblicazioni).