Il matrimonio,
instaura, automaticamente il regime patrimoniale della
cosiddetta "comunione dei beni"
tranne se, al momento della celebrazione, si dichiara,
innanzi all'ufficiale dello stato civile, di volere
la "separazione dei beni".Tale
regime può sorgere anche successivamente, se
i coniugi che hanno optato per la separazione
decidono, con apposita convenzione (atto pubblico),
di passare alla comunione.
Vediamo le differenze:
Comunione
: Il regime patrimoniale della comunione dei beni
consiste nel fatto che tutti i beni acquistati dagli
sposi dopo il matrimonio sono in comune; ognuno ne
è proprietario per il 50% e la gestione spetta
ad entrambi.Beni inclusi: fanno parte del regime di
comunione i frutti dei beni personali degli sposi,
gli acquisti compiuti da entrambi (anche separatamente),
le aziende gestite da entrambi e costituite dopo le
nozze.
Beni esclusi:
costituisce patrimonio personale di ciascun coniuge
tutto quanto posseduto da ciascuno dei coniugi prima
del matrimonio, come pure i beni ricevuti in seguito
tramite eredità o donazione, i beni personali,
quelli che servono all'esercizio della professione,
quelli ottenuti come risarcimento di un danno subito
e della pensione di invalidità e quelli acquistati
con il ricavato della vendita di uno dei beni nominati.
Separazione
: Si costituisce all'atto della celebrazione del matrimonio,
per mezzo di una esplicita dichiarazione che viene
annotata in margine all'atto di matrimonio. Se i coniugi
scelgono il regime di separazione dei beni, entrambi
conserveranno la titolarità esclusiva dei beni
acquistati durante il matrimonio, e ne avranno il
godimento e l'amministrazione. I beni di cui nessun
coniuge può provare, con ogni mezzo, la proprietà
esclusiva si presumono di proprietà comune
in pari quota per entrambi. Ciascuno dei coniugi può
avere la procura (anche per scrittura privata) ad
amministrare i beni dell'altro coniuge, ma ha l'obbligo
di rendergli conto dei frutti del suo operato e di
rendergli tutto ciò che ha ricevuto.
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