Matrimonio del cittadino
italiano all’estero.
I cittadini possono celebrare il matrimonio
all’estero davanti l’autorità
straniera oppure presso l’Ambasciata o il Consolato
italiano.
Se il cittadino vuole contrarre
il matrimonio all’estero davanti alle
autorità diplomatiche straniere,
non sarà più soggetto alla richiesta
di pubblicazioni, anche se l’eventuale omissione
può generare la commissione di una sanzione
amministrativa in capo agli sposi. Infatti, ciò
che conta è la trascrizione
dell’atto nei registri dello stato civile del
proprio comune di residenza.
I futuri sposi
dovranno comunque informarsi sui documenti che occorrono
per sposarsi nello Stato prescelto. Esistono anche
delle Convenzioni tra Stati, in base
alle quali vengono decisi i documenti necessari per
il matrimonio. Ad esempio, l’Italia,
insieme ad Austria, Lussemburgo, Olanda, Portogallo,
Spagna, Svizzera e Portogallo, ha aderito
alla convenzione di Monaco del 1980,
nella quale sono state fissate le regole per il rilascio
di un certificato di capacità matrimoniale
ai loro cittadini per la celebrazione del matrimonio
all’estero. In questi casi, quindi, il cittadino
richiederà il certificato di capacità
matrimoniale all’ufficiale di stato
civile, che lo rilascerà previa verifica della
documentazione acquisita o prodotta. Questo
certificato ha validità di sei mesi.
Se i cittadini italiani
intendono contrarre il matrimonio all’estero
davanti all’autorità diplomatica
o consolare italiana, sarà invece
necessaria la richiesta delle pubblicazioni, per la
quale dovranno essere seguite le presenti regole:
- se gli sposi sono entrambi
residenti in Italia dovranno rivolgersi esclusivamente
all’ufficiale di stato civile;
- se uno degli sposi
(italiano o straniero) ha la
residenza in Italia,
mentre l’altro (cittadino italiano)
ha la residenza all’estero,
la pubblicazione di matrimonio saranno chieste al
comune di residenza in Italia oppure al consolato
italiano competente all’estero;
- se uno degli sposi (cittadino
italiano o straniero) ha la residenza in Italia, mentre
l’altro (straniero) ha la
residenza all’estero, le pubblicazioni
vanno chieste solo al Comune italiano di residenza
dello sposo italiano.
- se gli sposi sono entrambi
residenti all’estero, le pubblicazioni
devono essere chieste solo all’autorità
consolare italiana competente.
Dopo la celebrazione, il console, che nell’occasione
svolge la funzione di Ufficiale di stato civile, trasmetterà
l’atto di matrimonio all’ufficiale di
stato civile del comune italiano competente per la
trascrizione nei registri comunali.