Matrimonio Cattolico
Il matrimonio celebrato con rito religioso cattolico
produce anche effetti civili. Prende il nome di Matrimonio
Concordatario poiché si basa sul Concordato
tra la Santa Sede e lo Stato Italiano.
Procedura
da seguire e documenti necessari
I documenti necessari per la celebrazione del matrimonio
con rito religioso comprendono tutti quelli previsti
per il matrimonio civile, e inoltre:
Prodotti
tali certificati, il parroco consegna ai futuri
sposi la richiesta di pubblicazioni civili da portare
in Comune. Quindi si procede con la prassi civile,
al termine della quale, l’Ufficiale
di Stato Civile rilascerà il certificato
di avvenute pubblicazioni civili. Tale documento,
insieme ai certificati religiosi, verrà poi
portato al Parroco che interrogherà separatamente
i futuri sposi, durante il cosiddetto “consenso”.
Accertata
l’assenza di irregolarità, il Parroco
provvede alle “Pubblicazioni Religiose”
Le pubblicazioni, che indicano le generalità
degli sposi e il luogo in cui intendono celebrare
il matrimonio, vanno esposte in parrocchia o in entrambe
se gli sposi non appartengono alla stessa.
Qualora la coppia abbia deciso
di sposarsi presso una Diocesi differente
dalla propria, il Parroco di quest'ultima rilascia
un modulo denominato stato dei documenti che, vidimato
dalla Curia, andrà consegnato alla Parrocchia
prescelta per poter procedere al matrimonio.
Subito dopo
la celebrazione, il Parroco compila l’atto
di matrimonio in duplice originale ed entro i successivi
5 giorni ne trasmette una copia all’ufficiale
di stato civile del comune in cui è
avvenuto il matrimonio stesso. L’ufficiale trascrive
l’atto il giorno seguente e comunica l’avvenuto
adempimento al parroco.
Effetti del Matrimonio
Concordatario
Il matrimonio concordatario produce gli stessi effetti
del matrimonio civile: non dal momento della trascrizione,
ma da quello della celebrazione anche se l'ufficiale
dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato
la trascrizione oltre il termine prescritto. Quest'efficacia
retroattiva della trascrizione non è irrilevante:
basti pensare al caso del coniuge che muore subito
dopo la celebrazione, e che trasmette così
al coniuge superstite parte della propria eredità:
il coniuge superstite ha la qualità di legittimario.