| Le
Pubblicazioni Civili:
Gli articoli da 93 a 104 del Codice Civile sono stati
recentemente aggiornati dagli articoli da 50 a 62 del
Nuovo Ordinamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).
La richiesta di Pubblicazioni è presentata all’Ufficiale
di Stato Civile di uno dei due Comuni di residenza dei
futuri coniugi. I legittimati a presentare tale richiesta
sono i nubendi o un’altra persona munita di procura
speciale (non è più richiesta la presenza
di un genitore e dei testimoni).
I nubendi
dovranno dichiarare:
• Nome, cognome, luogo e data
di nascita (per contrarre matrimonio occorre essere
maggiorenni. Chi ha compiuto i 16 anni e non ancora
i 18, può sposarsi quando ricorrano “gravi
motivi” e previo decreto dell’autorità
giudiziaria)
• Residenza e Cittadinanza
• Libertà di stato, cioè
di non essere vincolati da precedente matrimonio (es.
divorziati, vedovi, nullità del precedente matrimonio)
ex art. 86 c.c.
• (solo per la donna) Che il precedente
matrimonio è sciolto da almeno 300 giorni
ex art. 89 c.c., cd. divieto temporaneo di nuove nozze
• Assenza di impedimenti di parentela,
affinità, adozione o affiliazione ex art. 87
c.c.
• Assenza di una dichiarazione
di interdizione per infermità di mente ex art.
85 c.c.
• Di non avere una condanna per
omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro
sposo ex art. 88 c.c.
Fatte
queste dichiarazioni, l’Ufficiale
di Stato Civile redige il processo verbale (che ha sostituito
il vecchio registro delle Pubblicazioni), lo sottoscrive
insieme ai due futuri sposi e verifica quanto dichiarato
acquisendo i documenti d’ufficio.
Verificata la veridicità
delle dichiarazioni, l’Ufficiale espone
l’Atto di Pubblicazione per 8 giorni interi
trascorsi i quali rilascia il certificato di avvenuta
pubblicazione o il nulla osta al matrimonio da portare
al Parroco nel caso di rito concordatario,
o ancora l’autorizzazione in caso di matrimonio
acattolico.
Quando uno degli sposi è residente in
un altro Comune, l’Ufficiale di Stato
Civile si preoccuperà di richiedere la pubblicazione
anche in detto Comune, che affiggerà le pubblicazioni
sempre per 8 giorni interi. Al nono giorno invierà
la comunicazione di avvenuta esecuzione delle pubblicazioni
all’altro Comune
Se si è scelta la strada del solo rito civile,
il matrimonio potrà essere celebrato dopo
4 giorni dall’avvenuta ultima pubblicazione,
altrimenti occorrerà aspettare anche i tempi
per l’affissione delle pubblicazioni religiose.
Per motivi di
necessità o convenienza, il matrimonio
civile può essere celebrato anche in
un Comune diverso da quello in cui sono state
richieste le pubblicazioni. In questo caso, analogamente
a quanto già detto, l’Ufficiale
di Stato Civile trasmetterà la documentazione
agli uffici del Comune scelto per il rito.
Anche se celebrato in un Comune
diverso, il matrimonio civile si svolgerà
comunque in Comune o in una location appartenente
al Comune. Unica eccezione a tale regola è
l’infermità o altro impedimento giustificato
di uno o entrambi gli sposi.
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