| In
caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici
non in prova un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi.
Il congedo non potrà essere computato sul periodo di
ferie annuali, nè potrà essere considerato quale periodo
di preavviso di licenziamento. La richiesta del congedo
deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso
di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
A chi spetta l'assegno per il
congedo matrimoniale
*
ai lavoratori, non aventi qualifica impiegatizia,
dipendenti da aziende industriali,
artigiane e cooperative (compresi gli apprendisti e
i lavoratori a domicilio) e al personale di bassa forza
dell'armamento libero (sottufficiali e comuni) che alla
data del matrimonio possono far valere un rapporto di
lavoro di almeno una settimana;
* all'operaia
ed al marittimo che si
dimettano per contrarre matrimonio;
* ai
lavoratori che, ferma restando l'esistenza del
rapporto di lavoro, non sono comunque in servizio per
malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi,
ecc.;
* ai
lavoratori e ai marittimi
disoccupati che alla data del matrimonio possano far
valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei
novanta precedenti il matrimonio;
* ai marittimi
in servizio militare che
possano far valere un rapporto di arruolamento di almeno
15 giorni nei 90 precedenti la data di richiamo alle
armi ovvero la data di ultimazione del servizio di leva;
* ad entrambi
i coniugi quando l'uno e l'altra vi abbiano diritto.
I documenti
Per ottenere l'assegno di congedo i
lavoratori devono presentare la copia del certificato
di matrimonio al datore di lavoro entro 60 giorni
successivi al matrimonio.
In caso di pagamento da parte dell'INPS,
la domanda di assegno con la copia del certificato di
matrimonio deve essere presentata entro 1 anno.
Importo e pagamento
L'assegno e'
pari a 7 giorni di retribuzione (8 giorni per
i marittimi) ed e' calcolato sulla base della retribuzione
percepita nell'ultimo periodo di paga (ultimi due periodi
di paga per i lavoratori dell'industria e artigianato
retribuiti a settimana).
E' corrisposto dai datori di lavoro
per conto dell'INPS all'inizio
del periodo di congedo. L'Azienda chiede poi il rimborso
all'INPS, entro un anno dalla data dei singoli pagamenti.
Ai lavoratori disoccupati o che si trovano sotto le
armi, viene pagato dall'INPS.
Il ricorso
Nel caso in cui la domanda venga respinta,
l'interessato può presentare ricorso, in carta libera
al Comitato provinciale dell'INPS,
entro 90 giorni dalla data di ricezione della
lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso,
indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
presentato agli sportelli
della sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
inviato alla sede dell'INPS
per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
presentato tramite uno
degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge;
al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti
utili per l'accoglimento del ricorso stesso;
Fonte informativa
: sito dell'INPS
|