| Comunione
dei beni
Art.
177 Oggetto della comunione.
Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti
compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante
il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni
personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei
coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento
della comunione; c) i proventi dell'attività separata
di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della
comunione, non siano stati consumati; d) le aziende
gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora. si tratti di aziende appartenenti ad uno dei
coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi,
la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Art.
178 Beni destinati all'esercizio
di impresa. I beni destinati all'esercizio
dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio
e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente
si considerano oggetto della comunione solo se sussistono
al momento dello scioglimento di questa.
Art.
179 Beni personali.
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni
personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era
proprietario o rispetto ai quali era titolare di un
diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per
effetto di donazione o successione, quando nell'atto
di liberalità o nel testamento non è specificato che
essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge
ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione
del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione
di un'azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno
nonchè la pensione attinente alla perdita parziale o
totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento
dei beni personali sopraelencati o col loro scambio,
purchè ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
o di beni mobili elencati nell'art.
2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla
comunione, ai sensi delle lett. c), d) ed f) del precedente
comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto
se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
Separazione
dei beni.
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi
la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante
il matrimonio.
Art.
217 Amministrazione e godimento
dei beni. Ciascun coniuge ha il godimento e
l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad
amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere
conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge
secondo le regole del mandato (1710, 1718). Se uno dei
coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura
senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed
i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo
scioglimento o alla cessazione degli effetti civili
del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti
e non rispondono per quelli consumati. Se uno dei coniugi,
nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni
di questo o comunque compie atti relativi a detti beni
risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.
Art.
218 Obbligazioni del coniuge
che gode dei beni dell'altro coniuge. Il coniuge
che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte
le obbligazioni dell'usufruttuario (1001).
Art.
219 Prova della proprietà dei
beni. Il coniuge può provare con ogni mezzo
nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un
bene. I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare
la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per
pari quota di entrambi i coniugi.
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