| Art.
143 Diritti e doveri reciproci
dei coniugi. Con il matrimonio il marito e
la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i
medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco
alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla
coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno
in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità
di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.
Art.
143 bis Cognome della moglie.
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito
e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che
passi a nuove nozze.
Art.
144 Indirizzo della vita familiare
e residenza della famiglia. I coniugi concordano
tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano
la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi
e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno
dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo
concordato.
Art.
145 Intervento del giudice.
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere,
senza formalità, l'intervento del giudice il quale,
sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto
opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto
il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione
concordata. Ove questa non sia possibile e il disaccordo
concerne la fissazione della residenza o altri affari
essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente
e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento
non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata
alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.
Art.
147 Doveri verso i figli.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo
di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto
delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli.
Art.
148 Concorso negli oneri.
I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo
precedente in proporzione alle rispettive sostanze e
secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri
ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità,
sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari
affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti
dei figli. In caso di inadempimento il presidente del
tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito
l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare
con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato,
in proporzione agli stessi, sia versata direttamente
all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto
notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce
titolo esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti
ed il terzo debitore, possono proporre opposizione nel
termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione
è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto
di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il
terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme
del processo ordinario, la modificazione e la revoca
del provvedimento.
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