| Art.
106 Luogo della celebrazione.
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella
casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile
al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.
Art.
107 Forma della celebrazione.
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato
civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti,
dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147; riceve
da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra,
la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente
in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse
sono unite in matrimonio. L'atto di matrimonio deve
essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.
Art.
109 Celebrazione in comune diverso.
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il
matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art.
106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine
stabilito nel primo comma dell'art. 99, richiede per
iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si
deve celebrare. La richiesta è menzionata nell'atto
di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo
alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti
al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione,
copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta
la richiesta.
Art.
110 Celebrazione fuori della
casa comunale. Se uno degli sposi, per infermità
o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello
stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa
comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario
nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi,
alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione
del matrimonio secondo l'art. 107.
Art.
113 Matrimonio celebrato davanti
ad un apparente ufficiale dello stato civile. Si
considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato
civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi
a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale
dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni,
a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione,
abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.
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